COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 19/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 54 – Reclamo del signor Zappia Mimmo, massaggiatore tesserato U.S. Murta 1992, avverso la squalifica fino 12 marzo 2012 – Gara Murta 1992 – S. Michele dell’11.3.2007 Campionato Seconda Categoria C.U. n. 38 del 15 Marzo 2007 C.P. Genova

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 19/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 54 - Reclamo del signor Zappia Mimmo, massaggiatore tesserato U.S. Murta 1992, avverso la squalifica fino 12 marzo 2012 - Gara Murta 1992 - S. Michele dell'11.3.2007 Campionato Seconda Categoria C.U. n. 38 del 15 Marzo 2007 C.P. Genova Prot. n. 55 - Reclamo del calciatore Petragallo Daniele, tesserato U.S. Murta 1992, avverso la squalifica fino 12 marzo 2012 Gara Murta 1992 - S. Michele dell'11.3.2007 Campionato Seconda Categoria C.U. n. 38 del 15 Marzo 2007 C.P. Genova Prot. n. 56 - Reclamo del calciatore Gullone Massimiliano, tesserato U.S. Murta 1992, avverso la squalifica fino 12 marzo 2012 - Gara Murta 1992 - S. Michele dell'11.3.2007 Campionato Seconda Categoria C.U. n. 38 del 15 Marzo 2007 C.P. Genova Con separati reclami, esaminati congiuntamente, hanno adito questa Commissione Disciplinare i seguenti tesserati dell’U.S. Murta: Zappia Mimmo, massaggiatore, Petragallo Daniele e Gullone Massimiliano, calciatori, tutti sanzionati dal Giudice Sportivo con la squalifica fino al 12.3.2012 con declaratoria apparsa sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 15 Marzo 2007 Comitato Provinciale di Genova, con le seguenti motivazioni: Zappia Mimmo: allontanato dal terreno di gioco per offese. A fine gara aggrediva l’arbitro con calci e pugni al capo ed alle gambe. Gullone Massimiliano: espulso per recidività in ammonizioni. A fine gara aggrediva l’arbitro con calci e pugni al capo ed alle gambe. Petragallo Daniele: espulso per offese, alla notifica del provvedimento colpiva l’arbitro con un violento schiaffo al volto. A fine gara tentava di non farsi riconoscere coprendosi il volto con un passamontagna per poterlo nuovamente aggredire, ma veniva riconosciuto dall’arbitro, il quale subiva un’altra aggressione dallo stesso con calci e pugni. I tre tesserati accusano l’arbitro di aver falsamente riportato i fatti, si protestano innocenti perché estranei al comportamento violento loro addebitato negli atti ufficiali, e chiedono l’annullamento della sanzione inflitta in primo grado che ritengono ingiusta. Presentatisi in giudizio, ribadivano quanto gia proposto nei singoli reclami. Osserva la Commissione che i tre appelli sono infondati e devono essere respinti. Convocato in giudizio, il direttore di gara confermava il comportamento aggressivo ed estremamente violento dei tre, così come già riferito nel referto, in tal senso rilasciando alla C.D. apposito supplemento. Poiché il Codice di Giustizia Sportiva riconosce agli atti ufficiali, all’art. 31 lett. a1, valore di prova assoluta, intangibile fino a dimostrazione di falso, le contrarie eccezioni dei ricorrenti vanno declassate a semplici ininfluenti allegazioni difensive prive appunto di qualsiasi valenza processuale. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, ritenute le sanzioni appropriate ai gravissimi ed inqualificabili fatti di violenza posti in essere ai danni dell’ufficiale di gara dai tre tesserati dell’U.S. Murta, respinge i reclami come sopra proposti e dispone l’incameramento delle tasse versate.
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