COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 19/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 58 – Reclamo Circolo Deportivo Peruano avverso decisioni in ordine alla gara Città Giardino – Circolo Deportivo Peruano del 18 marzo 2007 – Campionato Terza Categoria. C.U. n. 39 del 22 Marzo 2007 C.P. Genova

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 19/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 58 - Reclamo Circolo Deportivo Peruano avverso decisioni in ordine alla gara Città Giardino - Circolo Deportivo Peruano del 18 marzo 2007 - Campionato Terza Categoria. C.U. n. 39 del 22 Marzo 2007 C.P. Genova L’arbitro della gara Città Giardino – Circolo Deportivo Peruano riferiva di aver sospeso la gara al 40’ del secondo tempo allorquando a causa d’una rissa tra i calciatori delle due squadre scoppiata a seguito d’un gesto violento di un calciatore della società Città Giardino ai danni di un avversario, aveva provveduto ad identificare ed espellere sei calciatori della società ospitante ed altrettanti della società ospitata e quindi a fischiare la fine anticipata della gara, perché le due squadre erano rimaste con un numero di calciatori insufficiente a continuarla. Dal che il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo d’infliggere la punizione sportiva di perdita della gara ad entrambe l società. Con rituale reclamo è insorta la soc. Circolo Deportivo Peruano accusando l’arbitro, d’aver assunto una decisione non corretta, perché non avrebbe formalizzato i provvedimenti d’espulsione con la prescritta esibizione del cartellino rosso, consegnando in seguito ai dirigenti la distinta senza l’indicazione dei nominativi dei calciatori espulsi. Chiede pertanto che sia disposta la ripetizione della gara. Il reclamo non può trovare accoglimento. L’arbitro riferisce d’aver espulso, non d’aver ritenuto espulsi, sei calciatori di ognuna delle due squadre ed a tal punto ha fischiato la fine della gara per manifesta inferiorità numerica d’entrambi i partecipanti alla competizione. Il referto in tal senso è chiaro e preciso, riporta i nominativi dei calciatori raggiunti dal provvedimento d’espulsione e non ammette conclusione diversa da quella alla quale è pervenuto il primo giudice. Quanto alla asserita mancata indicazione dei nominativi dei calciatori raggiunti da provvedimenti disciplinari sul foglio notizie che il direttore di gara è tenuto a consegnare a fine gara ad ognuna delle due squadre, è compito del dirigente accompagnatore, al momento del ritiro dei documenti, far constatare all’arbitro l’omissione pretendendone il completamento con l’indicazione dei dati mancanti. Per questi motivi la Commissione Disciplinare respinge il reclamo come sopra proposto dalla soc. Circolo Sportivo Peruano e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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