COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 03/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 62 – Reclamo Oratorio Sportivo Val Steria avverso le squalifiche dei calciatori Fedozzi Franco fino al 30.6.2009, Parella Francesco fino al 30.6.2007, Savarino Christian per quattro gare e Zambetti Alessandro per due gare effettive – Gara Camporosso – Val Steria del 25.3.2007 Campionato Seconda Categoria C.U. n. 36 del 29.3.2007 C.P. Imperia

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 03/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 62 - Reclamo Oratorio Sportivo Val Steria avverso le squalifiche dei calciatori Fedozzi Franco fino al 30.6.2009, Parella Francesco fino al 30.6.2007, Savarino Christian per quattro gare e Zambetti Alessandro per due gare effettive - Gara Camporosso - Val Steria del 25.3.2007 Campionato Seconda Categoria C.U. n. 36 del 29.3.2007 C.P. Imperia Reclama la Soc. Oratorio Sportivo Val Steria avverso le seguenti sanzioni: 1. Squalifica fino al 30 Giugno 2009 al calciatore Fedozzi Franco per aver sbattuto la porta dello spogliatoio dell’arbitro, mentre questi Vi stava rientrando, colpendolo alla schiena e procurandogli intenso dolore ed aver successivamente scalciato la porta proferendo al suo indirizzo, offese, insulti e minacce. 2. Squalifica fino al 30 Giugno 2007 al calciatore Parella Francesco per aver tenuto, a fine gara, comportamento gravemente offensivo e minaccioso verso l’arbitro ed aver scagliato un oggetto di plastica che colpiva accidentalmente alla nuca un dirigente della squadra avversaria. 3. Squalifica per quattro giornate al calciatore Savarino Christian, per aver, a fine gara, scagliato il pallone verso l’arbitro che stava rientrando negli spogliatoi senza colpirlo. 4. Squalifica per due giornate al calciatore Zambetti Alessandro. Sostiene la società reclamante che le sanzioni inflitte ai propri tesserati appaiono “alquanto severe e gravose” per i seguenti motivi che possono essere così succintamente riassunti: • Fedozzi Sandro – il calciatore aveva protestato con l’arbitro in maniera animata ed aveva scalciato in segno di stizza la porta dello spogliatoio “senza tuttavia colpire in alcun modo il Direttore di Gara”. • Parella Francesco – era stato erroneamente identificato dall’arbitro come l’autore del lancio dell’oggetto di plastica. • Savarino Christian – Non aveva scagliato il pallone verso il direttore di gara, bensì a fine gara l’aveva calciato verso la rete più vicina alla zona di campo dove esso si trovava in quel momento, senza intenzione di colpire nessuno. Tali eccezioni difensive sono state richiamate dal rappresentante della società in sede di audizione. Il reclamo è infondato e non può trovare accoglimento. Il referto di gara appare chiaro e coerente nella descrizione di fatti che la società, con il reclamo, tenta di derubricare entro limiti di minore entità senza il conforto di elementi rilevanti e credibili. Va ricordato che il giudizio sportivo si svolge esclusivamente sugli atti ufficiali, il cui contenuto è assistito da privilegio fino a prova di falso (art. 31 lett. A1 C.G.S.). Per questi motivi, ritenute le sanzioni inflitte ai calciatori Fedozzi Franco, Parella Francesco e Savarino Christian, eque ed appropriate alle infrazioni commesse, la Commissione Disciplinare le conferma e rigetta il reclamo. Quanto alla sanzione inflitta al calciatore Zambetti Alessandro, l’impugnativa è inammissibile (sanzione inferiore al minimo appellabile). Dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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