COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 09/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 66 – Reclamo A.C. Real Deiva avverso decisioni assunte dal G.S. in ordine alla gara del Campionato di Terza Categoria Entella Chiavari – Real Deiva del 28 aprile 2007 (ultima giornata).

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 09/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 66 - Reclamo A.C. Real Deiva avverso decisioni assunte dal G.S. in ordine alla gara del Campionato di Terza Categoria Entella Chiavari - Real Deiva del 28 aprile 2007 (ultima giornata). Prot. n. 67 - Reclamo A.C. Entella Chiavari 1914 avverso decisioni assunte dal G.S. in ordine alla gara del Campionato Terza Categoria Entella Chiavari - Real Deiva del 28 aprile 2007 (ultima giornata) e avverso le squalifiche dei calciatori Chimera Massimo, Crippa Luca e Salone Massimo. C.U. n. 46 del 3 Maggio 2007 C.P. Chiavari Avverso la decisione assunta dal giudice sportivo, che ha inflitto all’A.C. Real Deiva ed all’A.C. Entella Chiavari 1914 la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara Entella – Real Deiva del 28 Aprile 2007, hanno proposto reclamo le due società: entrambe sostengono la falsità del resoconto dell’arbitro, che aveva sospeso la gara perché le rispettive squadre erano rimaste, a seguito d’espulsioni causate da una rissa generalizzata, con un numero di calciatori inferiore al minimo consentito per proseguirla. Dal che la richiesta di ripetizione della partita. L’A.C. Entella reclama altresì per le squalifiche dei calciatori Chimera Massimo, (secondo la reclamante estraneo ai fatti addebitatigli), Crippa Luca e Salone Massimo, puniti con sanzioni troppo pesanti. La Commissione Disciplinare, riuniti ed esaminati contemporaneamente i due reclami, osserva: • sono palesemente inammissibili entrambe le istanze di richiesta di ripetizione della gara perché proposte in primo grado alla Commissione Disciplinare anziché al Giudice Sportivo, secondo il disposto dell’art. 24 del C.G.S che attribuisce alla competenza del primo giudice la materia afferente la regolarità delle gare; • le squalifiche inflitte ai calciatori Chimera Massimo, Crippa Luca e Salone Massimo appaiono commisurate a quanto riferito sul rapporto di gara e vanno confermate. Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara inammissibili i due reclami avverso la regolarità della gara e respinge le richieste di revisione delle sanzioni a carico dei tre calciatori dell’A.C. Entella Chiavari, Chimera, Crippa e Salone. Dispone l’incameramento delle tasse addebitate in conto alle due reclamanti e dispone che copia della presente decisione sia inviata a mezzo telefax alle società ed alla Commissione d’Appello Federale.
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