COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 24/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 68 – Reclamo F.B.C. United Rebocco ‘95 avverso l’inibizione del dirigente Galli Federico fino al 10 Maggio 2007, le squalifiche dei calciatori El Fahami Abdelhak fino al 30.11.2007, Gallo Giuseppe, Sabatini Andrea e Pedretti Ivan per quattro giornate ciascuno. Gara United Rebocco ’95 – Vezzano del 29.4.2007 Campionato Seconda Categoria C.U. n. 38 del 3 Maggio 2007C.P. La Spezia

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 24/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 68 - Reclamo F.B.C. United Rebocco ‘95 avverso l'inibizione del dirigente Galli Federico fino al 10 Maggio 2007, le squalifiche dei calciatori El Fahami Abdelhak fino al 30.11.2007, Gallo Giuseppe, Sabatini Andrea e Pedretti Ivan per quattro giornate ciascuno. Gara United Rebocco '95 - Vezzano del 29.4.2007 Campionato Seconda Categoria C.U. n. 38 del 3 Maggio 2007C.P. La Spezia Il Giudice Sportivo sanzionava i sotto riportati calciatori della Soc. F.B.C. United Rebocco, per fatti occorsi durante ed al termine della gara del Campionato di Seconda Categoria United Rebocco – Vezzano del 29 Aprile 2007, con le seguenti motivazioni: El Fahimi Abdelhak – espulso - squalifica fino al 30.11.2007, per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore della squadra avversaria e per aver offeso minacciato e spintonato con le mani al petto in modo non violento il direttore di gara; Gallo Giuseppe – squalifica per quattro gare effettive - per aver tentato di scavalcare la rete di recinzione cercando di avere un contatto fisico con uno spettatore (fine gara); Sabatini Andrea – squalifica per quattro gare effettive - per aver tentato di scavalcare la rete di recinzione cercando lo scontro fisico con uno spettatore (fine gara); Pedretti Ivano – espulso - squalifica per quattro gare effettive – per aver tentato di raggiungere la tribuna attraverso il cancello allo scopo di cercare il contatto fisico con uno spettatore. Inibiva inoltre il dirigente Galli Federico fino al 10.5.2007. Tali sanzioni sono state impugnate dalla Soc. United Rebocco ’95 con reclamo di rito nel quale, in sintesi, eccepisce: a) - per il calciatore El Fahimi Abdelhak l’eccessiva afflittività della squalifica perché il tesserato aveva proferito solo frasi offensive verso un avversario col quale aveva avuto un contatto in uno scontro in azione di gioco e, comunque, non aveva, nella maniera più assoluta, appoggiato le mani sulla persona del direttore di gara; b) - il comportamento dei calciatori Gallo, Sabatini e Pedretti, pur soggetto a censura, si era esaurito in semplici scontri verbali senza violenza, perciò chiede una valutazione più congrua ed adeguata in giudizio. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo è parzialmente accoglibile. Mentre la squalifica dei calciatore El Fahimi Abdelhak appare congrua ed appropriata a quanto riferito dall’arbitro (correttamente compendiato dal primo giudice) e va quindi confermata, perché le norme che regolano il giudizio sportivo attribuiscono agli atti ufficiali valore di prova assoluta che non può essere superata da interessate dichiarazioni di parte, le squalifiche inflitte ai tre calciatori Gallo Giuseppe, Sabatini Andrea e Pedretti Ivano appaiono eccessive in relazione allo svolgersi dei fatti, così come riferito dal direttore di gara. Per questi motivi, in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Soc. United Rebocco ’95 la C.D. delibera di ridurre le squalifiche dei calciatori Gallo Giuseppe, Sabatini Andrea e Pedretti Ivano da quattro a tre giornate di gara. Dichiara inammissibile la richiesta della società in ordine all’inibizione del dirigente Galli Federico perché la sanzione è inferiore al minimo appellabile. Fermo il resto. Nulla per la tassa reclamo non versata.
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