COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 08/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Ardor Lazzate Camp. Prom. Gir. A Gara Ardor Lazzate/Molinello del 21/01/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 08/02/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. Ardor Lazzate Camp. Prom. Gir. A
Gara Ardor Lazzate/Molinello del 21/01/2007
La società ARDOR LAZZATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ANDREA FORESTI per 6 GARE, lamentando che, diversamente da quanto indicato nel provvedimento impugnato, il predetto calciatore non avrebbe né ingiuriato, né minacciato, né spinto l’arbitro e che, pertanto, la decisione assunta dal GS sarebbe meritevole d’integrale riforma.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel referto arbitrale, il quale forma piena prova del comportamento dei tesserati nel corso delle gare, è chiaramente riportato che il FORESTI, al 46’ del 2T, ha rivolto nei confronti del direttore di gara ripetute espressioni offensive e minacciose, giungendo a spingerlo lievemente ponendogli le mani sulle spalle. La Commissione Disciplinare, rileva altresì che l’arbitro sentito a chiarimenti, ha confermato quanto riportato sul proprio referto di gara.
Ciò premesso e considerato che la ricostruzione dell’accaduto svolta dalla reclamante, trattandosi di mera allegazione di parte priva di valenza probatoria, non è idonea a confutare i fatti decritti nel referto (successivamente confermati dal direttore di gara), si ritiene che la sanzione comminata dal GS sia del tutto congrua e proporzionata e, dunque, meritevole di conferma.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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