COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 08/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo S.S. Alcione Camp. Jun. Reg. Gir. N Gara Parona e Provigevano/Alcione del 23/12/2006 C.U. n.25 del CRL datato 11/01/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 08/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo S.S. Alcione Camp. Jun. Reg. Gir. N Gara Parona e Provigevano/Alcione del 23/12/2006 C.U. n.25 del CRL datato 11/01/2007 La società ALCIONE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori: FERRERO FEDERICO sino all’11/03/2007; TOMAINO LUCA; ROMANO ENRICO per 5 GARE; OKUMURA NAOKI e DIONISI ROBERTO per 4 GARE ed il tecnico sig. MOZZATI ANGELO sino al 09/05/2007; lamentando che buona parte della dinamica dei fatti riportata nel referto arbitrale non risponde a quanto concretamente avvenuto. In particolare che alcuni calciatori sarebbe estranei ai fatti loro contestati ed agli altri è stata comminata una sanzione eccessiva rispetto al comportamento realmente tenuto; così come al tecnico MOZZATI ANGELO. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, sentita in audizione la reclamante ed a chiarimenti il direttore di gara, rileva: il rapporto dell’arbitro, nella parte titolata “supplemento di rapporto” indica in modo specifico ed articolato i singoli comportamenti violenti addebitati ai calciatori della soc. S.S. ALCIONE e della soc. PARONA e PROVIGEVANO. Il direttore di gara ha confermato in particolare che tali azioni si sono tutte verificare all’interno del terreno di gioco e prima della decisione di sospendere la gara, decisione assunta proprio in conseguenza della doverosa espulsione di tutti i calciatori coinvolti nella rissa (n.7 calciatori della soc. ALCIONE e n.5 calciatori della PARONA e PROVIGEVANO). L’arbitro ha aggiunto che dopo la sospensione della gara la rissa è proseguita fuori dal terreno di gioco coinvolgendo un numero ancora maggiore di persone. A causa della confusione creatasi non ha potuto individuare i numerosi partecipanti. Di conseguenza non è escluso che possa essersi verificato quanto addotto dalla reclamante rispetto al luogo dell’aggressione patita dal calciatore BEN MANSER MOUNIR , che gli ha provocato le lesioni certificate. D’altronde si rileva che nel reclamo avanzato in relazione alla medesima gara della soc. PARONA e PROVIGEVANO, la stessa ammette la corrispondenza dei fatti a quanto descritto dal direttore di gara nel suo rapporto ed esprime rincrescimento per quanto accaduto. Per quanto attiene le sanzioni inflitte in prime cure le stesse appaiono del tutto proporzionate alla rilevanza dei comportamenti singolarmente addebitati. In particolare si deve ritenere, altresì, congrua, la sanzione irrogata al tecnico MOZZATI resosi autore di un comportamento altamente commendevole costituito dall’istigazione alla violenza rivolta ai propri calciatori. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it