COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 15/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. – Union Villa Cassano Camp. Prom. Gir. A Gara U.Villa Cassano / Juve Cusano del 10/09/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 15/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. - Union Villa Cassano Camp. Prom. Gir. A Gara U.Villa Cassano / Juve Cusano del 10/09/2006 La Commissione Disciplinare, rilevato che i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara sono proposti alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio di SETTE giorni dallo svolgimento della gara stessa (art. 42 n.3 del C.G.S.), che la gara in oggetto si è svolta il 10/09/2006 e che il reclamo, come si evince dal timbro postale apposto sulla busta, è stato affidato alla posta il 02/02/2007 e cioè oltre il termine sopra riportato. La Commissione Disciplinare DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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