COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 01/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. SUPERGA Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Superga/Castelnovetto del 11/02/2007 C.U. n.26 del Comitato di PAVIA datato 15/02/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 01/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società G.S. SUPERGA Camp. 3^ Cat. Gir. A
Gara Superga/Castelnovetto del 11/02/2007
C.U. n.26 del Comitato di PAVIA datato 15/02/2007
La società SUPERGA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha disposto l’ammenda di Euro 150,00 a carico della società, lamentando che i fatti contestati alla società non corrispondono alla verità e che il direttore di gara avrebbe tenuto una condotta provocatoria. Chiede di conseguenza che sia rivista la sanzione.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evidenzia che tutte le contestazioni mosse nel provvedimento reso dal GS di prime cure sono conformi ai fatti come rappresentati e confermano l’adeguatezza della sanzione irrogata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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