COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 08/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S.C.V. Vallecalepio Camp. Jun. Prov. Gir. D Gara Vallecalepio/Palosco del 24/02/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 08/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S.C.V. Vallecalepio Camp. Jun. Prov. Gir. D
Gara Vallecalepio/Palosco del 24/02/2007
La Commissione Disciplinare , letto il reclamo proposto dalla società VALLECALEPIO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società PALOSCO avrebbe fatto partecipare il calciatore ALBERTO LEPORATI in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte;
Rilevato che la società PALOSCO non ha inviato le proprie deduzioni;
Rilevato che come da C.U. n.26 datato 22/02/2007 del Comitato di BERGAMO il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza il reclamo è fondato in quanto il calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara in esame.
Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
in accoglimento del reclamo proposto:
a) di comminare alla società PALOSCO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;
b) di comminare alla società PALOSCO l’ammenda di Euro 120,00 così determinata anche dalla categoria di appartenenza;
c) di squalificare il calciatore Alberto LEPORATI per una ulteriore gara;
d) di inibire a tutto l’8/04/2007 il dirigente accompagnatore sig. Alberto TERZI della società PALOSCO;
Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata
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