COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 08/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S.O. S. Giorgio Cellatica Camp. 3^ Cat. Gir. D Gara Sarezzo/S. Giorgio Cellatica del 11/02/2007 C.U. n.29 del Comitato di BRESCIA datato 15/02/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 08/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S.O. S. Giorgio Cellatica Camp. 3^ Cat. Gir. D Gara Sarezzo/S. Giorgio Cellatica del 11/02/2007 C.U. n.29 del Comitato di BRESCIA datato 15/02/2007 La società S. GIORGIO CELLATICA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori MASSIMO FRANCESCHINI per 6 GARE; DANIELE BONI per 3 GARE, nonché l’allenatore NERINO MUSICCO sino al 26/032007, lamentando che nessuno di questi avrebbe posto in essere le condotte assunte dal GS a fondamento della delibera impugnata e che, pertanto, le sanzioni inflitte sarebbero meritevoli di revoca. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel referto arbitrale, il quale forma piena prova del comportamento dei tesserati nel corso delle gare, è chiaramente riportato che il sig. FRANCESCHINI, al 35’ del 2°T si è avvicinato al direttore di gara, per poi spingerlo vigorosamente tanto da farlo arretrare di “qualche metro”. La C.D. rileva altresì che nel predetto referto è, inoltre, indicato che sia il calciatore BONI che l’allenatore MUSICCO, al termine della gara, hanno rivolto nei confronti dell’arbitro espressioni offensive ed ingiuriose. Ciò posto e considerato che la ricostruzione dei fatti dedotti dalla reclamante, trattandosi di mera allegazione di parte priva di efficacia probatoria, non idonea a confutare il contenuto del referto arbitrale, si ritiene che le sanzioni inflitte dal GS ai calciatori e al sig. MUSICCO (anche in considerazione del ruolo di allenatore ricoperto da quest’ultimo) siano meritevoli di integrale conferma, risultando congrue e proporzionate. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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