COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 15/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Caprino Calcio Camp. 1^ Cat. Gir. D Gara Olympic Retica/Caprino del 25/02/2007 C.U. n.32 del CRL datato 01/03/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 15/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Caprino Calcio Camp. 1^ Cat. Gir. D Gara Olympic Retica/Caprino del 25/02/2007 C.U. n.32 del CRL datato 01/03/2007 La società CAPRINO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore GORRINI GIORGIO per 5 GARE, lamentando l’eccessività della squalifica inflitta. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la reclamante non contesta nella sostanza quanto riferito dall’arbitro nel suo rapporto, ma giustifica il comportamento del calciatore GORRINI, in conseguenza del contesto creatosi in campo per la decisione del direttore di gara di riprendere la gara dopo una lunga interruzzione a causa di nebbia. Considerato il comportamento non contrassegnato da violenza, seppure censurabile, la sanzione può trovare una lieve attenuazione. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore GORRINI GIORGIO a 4 GARE Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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