COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. S.Alessandro Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara S.Alessandro/Folgore del 04/03/2007 C.U. n.29 del Comitato di PAVIA datato 08/03/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 22/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Pol. S.Alessandro Camp. 3^ Cat. Gir. B
Gara S.Alessandro/Folgore del 04/03/2007
C.U. n.29 del Comitato di PAVIA datato 08/03/2007
La società S.ALESSANDRO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore MIMMO PIERRI per 3 GARE lamentando l’eccessività della squalifica inflitta dal GS.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: in via preliminare Questa Commissione prende atto della rinuncia alla richiesta di audizione trasmessa dalla reclamante a mezzo fax.
Nel suo referto il direttore di gara riporta letteralmente la frase gravemente ingiuriosa proferita nei suoi confronti a fine gara dal calciatore PIERRI
La gravità dell’offesa ed il ruolo di capitano della squadra , fanno ritenere del tutto congrua, se non addirittura generosa, la sanzione disciplinare inflitta dal GS
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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