COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Portichetto Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Senna Comasco/Portichetto del 25/02/2007 C.U. n.28 del Comitato di COMO datato 01/03/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 22/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Portichetto Camp. 3^ Cat. Gir. B
Gara Senna Comasco/Portichetto del 25/02/2007
C.U. n.28 del Comitato di COMO datato 01/03/2007
La società PORTICHETTO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che squalificato il calciatore FRANCESCO COSTA sino al 28/05/2007 lamentando che lo stesso non avrebbe scagliato il pallone contro l’arbitro volontariamente, essendosi limitato a gettarlo in terra, e che quindi la sanzione sarebbe eccessiva.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel referto arbitrale è chiaramente riportato che il COSTA ha volontariamente scagliato il pallone contro il direttore di gara colpendolo al torace.
Rileva altresì che l’arbitro, sentito da Questa Commissione, ha escluso di essere stato colpito accidentalmente, confermando la volontarietà del gesto. La C.D. osserva, infine, che la sanzione comminata risulta del tutto congrua e proporzionata e, dunque, meritevole di conferma integrale.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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