COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 15/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Carpianese Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Bascapè/Carpianese del 25/02/2007 C.U. n.28 del Comitato di PAVIA datato 01/03/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 15/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Carpianese Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Bascapè/Carpianese del 25/02/2007 C.U. n.28 del Comitato di PAVIA datato 01/03/2007 La società CARPIANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il dirigente sig. VINCENZO SCAMARCIA sino al 09/04/2007, lamentando che seppure il sig. SCAMARCIA sia entrato nello spogliatoio al termine della gara non si sarebbe rivolto all’arbitro con frasi irriguardose ed offensive, ma si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni su una decisione inerente una ammonizione comminata ad un calciatore. Si chiede di conseguenza una riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince inequivocabilmente la corrispondenza tra quanto dedotto dal direttore di gara e quanto addotto dal GS di prime cure per motivare la propria decisione. Coerentemente agli abituali criteri di valutazione della Presente Commissione, pertanto, appare del tutto congrua e meritevole di conferma la sanzione disposta dal GS. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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