COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Vigevano Calcio Camp. Ecc. Gir. A Gara Vigevano/Magenta del 04/03/2007 C.U. n.33 del CRL datato 08/03/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Vigevano Calcio Camp. Ecc. Gir. A Gara Vigevano/Magenta del 04/03/2007 C.U. n.33 del CRL datato 08/03/2007 La società VIGEVANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore GAETANO TERESI per 5 GARE, lamentando che la squalifica comminatagli era eccessiva considerata l’involontarietà e accidentalità del gesto (calpestava un piede all’arbitro). La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo merita di essere accolto in quanto il gesto posto in essere dal TERESI è stato accidentale, come ha riconosciuto il direttore di gara nel proprio referto. Pertanto, tale comportamento accidentale non giustifica la squalifica comminatagli dal GS. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore GAETANO TERESI a 2 GARE, si dispone l’accredito della relativa tassa, se versata.
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