COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Ciserano Camp. Prom. Gir. C Gara Sarnico/Ciserano del 04/03/2007 C.U. n.33 del CRL datato 08/03/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 22/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Ciserano Camp. Prom. Gir. C
Gara Sarnico/Ciserano del 04/03/2007
C.U. n.33 del CRL datato 08/03/2007
La società U.S. CISERANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ISIDOR COLLEONI per 4 GARE, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta dal GS.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: l’arbitro nel suo rapporto riferisce del comportamento ripetutamente ingiurioso tenuto nei suoi confronti dal COLLEONI, che si trovava in panchina. Considerato che le frasi sono state pronunciate in un unico contesto, nonostante il comportamento del calciatore è biasimevole, la squalifica può trovare una lieve riduzione.
Tanto premesso e ritenuto
RIDUCE
la squalifica del calciatore ISIDOR COLLEONI a 3 GARE
Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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