COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Savoia Calcio Camp. 1^ Cat. Gir. H Gara Muggiò S.Carlo/Savoia Calcio del 25/02/2007 C.U. n.33 del CRL datato 08/03/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 22/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Savoia Calcio Camp. 1^ Cat. Gir. H
Gara Muggiò S.Carlo/Savoia Calcio del 25/02/2007
C.U. n.33 del CRL datato 08/03/2007
La società SAVOIA CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore VINCENZO VOCIANO sino al 18/04/2007, lamentando che l’azione violenta è stata posta in atto dal n.14 DAVIDE LA VERSA. Pertanto, il direttore di gara ha commesso un errore di persona.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: l’arbitro, sentito a chiarimenti da Questa Commissione, ha confermato che l’autore del gesto violento (calci e pugni a calciatori della squadra avversaria) è stato effettivamente il capitano della società reclamante VINCENZO VOCIANO. Quindi alla luce di tale conferma e per la gravità della condotta del calciatore sanzionato la decisione del GS merita di essere pienamente confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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