COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Missaglia Sportiva Camp. 1^ Cat. Gir. G Gara A.C. Carugo/Missaglia Sportiva del 11/03/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Missaglia Sportiva Camp. 1^ Cat. Gir. G Gara A.C. Carugo/Missaglia Sportiva del 11/03/2007 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società MISSAGLIA SPORTIVA relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società A.C. CARUGO avrebbe fatto partecipare il calciatore SIMONE BICOCCHI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari; Rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; rilevato che la società A.C. CARUGO non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che come risulta dal C.U. n.181 del 13/06/2006, in seguito ai fatti accaduti durante la gara CASTELNOVESE - FORTE DEI MARMI dell’11/06/2006 il calciatore SIMONE BICOCCHI, all’epoca tesserato per il FORTE DEI MARMI, veniva comminata una squalifica per due gara ufficiali; Rilevato che lo stesso calciatore al termine della stagione 2006, rimaneva senza squadra risultando così svincolato sino al 18/11/2006, quando veniva tesserato per la A.C. MONTEMUROLO come risulta dagli atti; che il calciatore SIMONE BICOCCHI scontava correttamente le due gare di squalifica no partecipando alle gare del campionato di eccellenza girone A del C.R. TOSCANO e precisamente la gara del 19/11/2006 tra PONSACCO/MONTEMUROLO e la gara del 26/11/2006 tra MONTEMUROLO/CALENZANO. Rilevato che successivamente il 14/12/2006 il BICOCCHI veniva svincolato e tesserato il 10/03/2007 dalla società A.C. CARUGO e, partecipava in posizione regolare alla gara A.C: CARUGO/MISSAGLIA SPORTIVA oggetto del reclamo. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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