COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 29/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Castellanzese Camp. 1^ Cat. Gir. L Gara S.Marco/Castellanzese Calcio del 11/03/2007 C.U. n.34 del CRL datato 15/03/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 29/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Castellanzese Camp. 1^ Cat. Gir. L Gara S.Marco/Castellanzese Calcio del 11/03/2007 C.U. n.34 del CRL datato 15/03/2007 La società CASTELLANZESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il sig. PAOLO LUCIANI massaggiatore della società medesima sino all’11/04/2007 ed il tecnico sig. MAURIZIO COLOMBO sino al 09/05/2007, chiedendo una riduzione delle inibizioni comminate ai propri tesserati. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: letti gli atti e come chiaramente descritto nel rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, al termine della gara il sig. LUCIANI teneva un comportamento irriguardoso ed oltraggioso nei confronti del direttore di gara. Successivamente alla notifica del provvedimento disciplinare il sig. LUCIANI prima di allontanarsi insultava l’arbitro. Pertanto, visto il comportamento tenuto dal LUCIANI l’inibizione comminatagli merita di essere confermata. Per quanto riguarda la posizione dell’allenatore sig. MAURIZIO COLOMBO si deve sottolineare che il comportamento tenuto dallo stesso, seppure deprecabile e censurabile, merita di essere sanzionato con minor rigore. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE l’inibizione del tecnico sig. MAURIZIO COLOMBO a tutto il 09/04/2007 e dispone l’accredito della relativa tassa, se versata.
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