COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 29/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Carioca Camp. Calcio A5 Serie C1 Gir. A Gara Carioca/Ticinia del 03/03/2007 C.U. n.34 del CRL datato 15/03/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 29/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Carioca Camp. Calcio A5 Serie C1 Gir. A Gara Carioca/Ticinia del 03/03/2007 C.U. n.34 del CRL datato 15/03/2007 La società CARIOCA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che squalificato il calciatore MARCO MONTELLO per 3 GARE, il tecnico LUIGI IORIO sino all’8/08/2007 e inibito il dirigente GIOVANNI DI MICOLI sino al 12/09/2007, lamentando che le sanzioni comminate sono eccessive e di conseguenza meritano una riduzione in relazione alla lieve entità dei comportamenti loro ascritti. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo merita di essere accolto, per quanto riguarda le sanzioni comminate al tecnico LUIGI IORIO e al dirigente GIOVANNI DI MICOLI, mentre merita conferma la squalifica comminata al calciatore MONTELLO. Infatti, la gravità dei comportamenti messi in atto dallo IORIO e dal DI MICOLI giustifica una mitigazione delle sanzioni loro comminate, in relazione agli abituali criteri di valutazione della Presente Commissione. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del tecnico LUIGI IORIO sino al 07/06/2007; l’inibizione del dirigente GIOVANNI DI MICOLI sino al 12/07/2007 e conferma per il resto la delibera del GS. Si dispone l’accredito della relativa tassa, se versata.
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