COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 29/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo in proprio sig. FRANCESCO BARBARITO Presidente della società A.C. BESOZZO Campionato 2^ Cat. Girone X Gara del 08/10/2006 tra BESOZZO/VERGIATESE C.U. n.21 del Comitato di VARESE datato 25/01/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 29/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo in proprio sig. FRANCESCO BARBARITO Presidente della società A.C. BESOZZO Campionato 2^ Cat. Girone X Gara del 08/10/2006 tra BESOZZO/VERGIATESE C.U. n.21 del Comitato di VARESE datato 25/01/2007 Il sig. FRANCESCO BARBARITO, presidente della società A.C. BESOZZO, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che, al termine delle indagini disposte dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio ed effettuate dai collaboratori del Capo dell’Ufficio Indagini Dr. Saverio Borrelli, gli comminava l’inibizione per anni 5 (cinque) ossia sino al tutto il 25 gennaio 2012, il divieto di accedere agli stadi in sui si svolgono manifestazioni calcistiche organizzate dalla FIGC per il periodo corrispondente alla durata della squalifica ed, in considerazione della gravità delle infrazioni commesse proponeva al Presidente Federale l’ulteriore sanzione della preclusione alla permanenza del sig. BARBARITO in qualsiasi rango o categoria della FIGC. Il sig. Francesco BARBARITO ricorre a codesta Commissione Disciplinare chiedendo: nel merito - in via principale ritenere e dichiarare la nullità e l’annullamento dell’impugnata delibera del Giudice Sportivo in quanto illegittima, e, conseguentemente, revocare le sanzioni comminate; - in subordine ritenere e dichiarare l’eccessività delle sanzioni e per l’effetto ridurle con la conseguente mitigazione delle stesse. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, preso atto dei risultati provenienti dalle indagini effettuate dai collaboratori del Capo dell’Ufficio Indagini che hanno portato alla delibera di primo grado del GS, letti gli atti ufficiali di gara – referto arbitrale, supplemento di rapporto – sentito il Presidente della A.C. Besozzo come richiesto nel ricorso presentato, sentito a maggiori chiarimenti il direttore di gara rileva che, al termine delle indagini e dell’intera fase istruttoria appare chiaro e confermato da più fonti lo sviluppo dei fatti che hanno portato all’aggressione del sig. Arbitro. Durante la partita Besozzo - Vergiatese il direttore di gara era costretto ad allontanare dal terreno di gioco il sig. MIALI ALDO, assistente di parte della società Besozzo, il quale dopo aver animatamente discusso con alcuni spettatori, anziché uscire correttamente dal terreno di gioco e dirigersi verso gli spogliatoi, si dirigeva verso alcuni tifosi provocando una rissa che portava il direttore di gara a sospendere definitivamente la gara. Mentre l’arbitro cercava di raggiungere il proprio spogliatoio veniva aggredito dallo stesso sig. MIALI che, dopo averlo afferrato per il collo, cercava di indurlo a riprendere la gara precedentemente sospesa. Il direttore di gara, aiutato da alcuni giocatori, riusciva a divincolarsi ed a raggiungere lo spogliatoio. Appena entrato nello spogliatoio l’arbitro veniva raggiunto dal sig. F. Barbarito che, impedendogli di chiudere la porta, si introduceva nella stanza riservata all’arbitro. Diverse testimonianze rilasciate all’Ufficio Indagini da dirigenti e tesserati di entrambe le società confermano i fatti e le presenza del Presidente del Besozzo all’interno dello spogliatoio dell’arbitro. Il direttore di gara, dopo aver riportato chiaramente i fatti nel supplemento di rapporto, ed aver riconfermato integralmente quanto scritto all’incaricato dell’ufficio indagini, ha specificato nuovamente a codesta Commissione Disciplinare l’accaduto che un signore da lui non identificato al momento dei fatti perché mai visto prima (poi risultato essere il sig. Barbarito, presidente della A.C. Besozzo) dopo essersi introdotto con forza all’interno del suo spogliatoio ed averne impedito l’ingresso agli altri dirigenti intervenuti per soccorrerlo, bloccava la porta con una mano ed un piede, ed intimandogli di riprendere la partita lo colpiva con due violenti schiaffi al volto. Prima di allontanarsi velocemente dal luogo dell’aggressione e di permettere così l’ingresso ad alcuni soccorritori che cercavano inutilmente di aprire la porta degli spogliatoi, il sig. F.Barbarito minacciava il direttore di gara e lo colpiva nuovamente con un violento pugno al viso. La violenza del colpo faceva cadere l’arbitro a terra e gli provocava forti dolori ed ecchimosi che lo costringeva a recarsi presso il pronto soccorso di Luino (VA) dove gli veniva diagnosticato un trauma cranico facciale con tumefazione guancia sinistra e distrazione cervicale e gli vanivano prescritti 15 giorni di prognosi. Tanto premesso e ritenuto, la Commissione Disciplinare vista la gravità del comportamento tento dal sig. Francesco Barbarito, Presidente della A.C. Besozzo, considerato anche il comportamento tenuto dallo stesso innanzi agli organi di giustizia sportiva davanti ai quali ha continuato a negare i fatti avvenuti, CONFERMA l’impugnata delibera revocando unicamente la sanzione del divieto di accedere agli stadi in sui si svolgono manifestazioni calcistiche organizzate dalla FIGC. In considerazione del parziale accoglimento del ricorso dispone la restituzione della tassa. Manda alla segreteria del CRL di comunicare direttamente al deferito la presente delibera.
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