COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 05/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società La Dominante Camp. Prom. Gir. B Gara Bellusco/La Dominante del 18/02/2007 C.U. n.32 del CRL datato 01/03/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 05/04/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società La Dominante Camp. Prom. Gir. B
Gara Bellusco/La Dominante del 18/02/2007
C.U. n.32 del CRL datato 01/03/2007
La società LA DOMINANTE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0-3, lamentando che l’espulsione del calciatore MAINO Luca al 17’ del 1° T le consentiva di tenere due calciatori nati dall’1 gennaio 1988 in poi.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la decisione del GS è ben motivata e deve essere confermata. Infatti, l’espulsione di un calciatore non giovane (nato prima dell’1 gennaio 1988) non autorizza assolutamente la squadra a sostituire un “giovane calciatore” con un altro calciatore, senza tenere in campo almeno tre giovani calciatori (art.34 bis delle NOIF e punto 3.11 del CU n.2 del CRL datato 13/07/2006). La violazione di tale normativa comporta la sanzione della perdita della gara.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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