COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 05/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Arcellasco Camp. Jun. Reg. Gir. E Gara Pol. Porlezzese/GS Arcellasco Calcio del 17/03/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 05/04/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società G.S. Arcellasco Camp. Jun. Reg. Gir. E
Gara Pol. Porlezzese/GS Arcellasco Calcio del 17/03/2007
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla soc. ARCELLASCO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società PORLEZZESE avrebbe fatto partecipare il calciatore Alessandro LEONE in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte;
Rilevato che la società PORLEZZESE non ha inviato le proprie deduzioni;
RIlevato che, come da C.U. n.34 del CRL datato 15/03/2007 il calciatore LEONE non avendo scontata la squalifica conseguente all’espulsione comminatagli nel corso della gara del 10/03/2007, in quanto la successiva gara del 13/03/2007 non si è disputata, risulta squalificato, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara in esame.
Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
in accoglimento del reclamo come sopra proposto
a) di comminare alla soc. POL. PORLEZZESE la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;
b) di comminare alla soc. POL. PORLEZZESE l’ammenda di Euro 120,00
c) di squalificare il calciatore Alessandro LEONE per una ulteriore gara;
d) di inibire a tutto il 05/05/2007 il dirigente accompagnatore sig. Lino MAZZARO della società POL. PORLEZZESE
Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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