COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 05/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Bruzzano Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Bruzzano/Parma Calcio Lomb. del 18/03/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 05/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Bruzzano Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Bruzzano/Parma Calcio Lomb. del 18/03/2007 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla soc. BRUZZANO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società PARMA CALCIO LOMBARDIA avrebbe fatto partecipare il calciatore CASTOLDI Luca in posizione irregolare, non avendo quest’ultimo scontato la squalifica per una gara di cui al C.U. n.34 del Comitato di MILANO datato 15/03/2007. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; Rilevato che la società PARMA CALCIO LOMBARDIA ha replicato che la squalifica del CASTOLDI (1 gara) era stata scontata in occasione di una gara tenutasi il giorno 15/03/2007, risulta invece non scontata e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame; RIlevato che l’art.17 comma 2 del CGS stabilisce che “le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del CU e che, pertanto, le squalifiche dei tesserati non possono essere scontate nel corso del giorno di pubblicazione del provvedimenti inflitto della squalifica; Rilevato, quindi, che la squalifica del CASTOLDI non può ritenersi scontata per il fatto che lo stesso non ha preso parte alla gara tenutasi il medesimo giorno 15/03/2007 della pubblicazione del provvedimenti Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare DICHIARA in accoglimento del reclamo come sopra proposto a) di comminare alla soc. PARMA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla soc. PARMA CALCIO l’ammenda di Euro 120,00 c) di squalificare il calciatore Luca CASTOLDI per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 05/05/2007 il dirigente accompagnatore sig. Omar ROSSETTO della società PARMA CALCIO LOMBARDIA Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata
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