COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 13/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Arconatese Camp. 2^ Cat. Gir. L Gara Trezzano/Arconatese del 25/03/2007 C.U. n.33 del Comitato di LEGNANO datato 29/03/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 13/04/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società G.S. Arconatese Camp. 2^ Cat. Gir. L
Gara Trezzano/Arconatese del 25/03/2007
C.U. n.33 del Comitato di LEGNANO datato 29/03/2007
La società ARCONATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore CRISTIAN GRISOLIA per 4 GARE, lamentando che la sanzione è eccessiva considerato che il GRISOLIA ha calciato il pallone colpendo l’arbitro del tutto involontariamente e accidentalmente.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva:dal rapporto del direttore di gara emerge chiaramente l’involontarietà del gesto posto in essere dal GRISOLIA (calcio al pallone colpendo l’arbitro). Di tale involontarietà ha tenuto conto il GS nella propria decisione.
Pertanto, si deve ritenere congrua la squalifica comminata dal GS al calciatore la quale merita di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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