COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 13/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società ASD Calcio Magenta Camp. Jun. Reg. Gir. B Gara Magenta/Rhodense del 13/03/2007 C.U. n.35 del CRL datato 22/03/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 13/04/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società ASD Calcio Magenta Camp. Jun. Reg. Gir. B
Gara Magenta/Rhodense del 13/03/2007
C.U. n.35 del CRL datato 22/03/2007
La società MAGENTA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato alla stessa l’ammenda di Euro 200,00 chiedendo l’annullamento della sanzione inflitta e la restituzione della tassa versata.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva: letti gli atti e i documenti ufficiali, rileva: durante il 1° T della gara in oggetto ignoti si intromettevano negli spogliatoi dello Stadio Comunale di Magenta (MI) e, senza forzare le serrature prelevavano denaro ed effetti personali del direttore di gara e alcuni calciatori.
Pertanto, considerata la responsabilità della società ospitante Calcio MAGENTA dell’accaduto, la sanzione comminata dal GS merita di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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