COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 13/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Montebello Camp. 3^ Cat. Gir. C Gara Montebello/Godiasco del 18/03/2007 C.U. n.31 del Comitato di PAVIA datato 22/03/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 13/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Montebello Camp. 3^ Cat. Gir. C Gara Montebello/Godiasco del 18/03/2007 C.U. n.31 del Comitato di PAVIA datato 22/03/2007 La società MONTEBELLO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore MATTIA LANZI per 4 GARE, lamentando che lo stesso si sarebbe limitato ad eccedere nell’esultare dopo aver segnato una rete e che, pertanto, la sanzione comminatagli sarebbe eccessiva. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel referto arbitrale, il quale forma piena prova del comportamento dei tesserati nel corso delle gare, è chiaramente riportato che il LANZI, dopo aver segnato una rete al termine della gara in oggetto, è corso verso la recinzione del campo, insultando ripetutamente il pubblico e dopo essere stato invitato ad uscire dal terreno di gioco, ha tentato di venire a contatto con il pubblico stesso, “continuando la saga degli insulti”. La CD rileva, inoltre, che la ricostruzione dell’accaduto svolta dalla reclamante, trattandosi di una mera allegazione di parte priva di efficacia probatoria, non può essere considerata idonea a confutare le risultanze del referto di gara. Si osserva, infine, che la sanzione comminata dal GS risulta congrua e proporzionata alla scorrettezza del comportamento posto in essere dal LANZI, così come descritto nel citato referto arbitrale. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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