COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 19/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Venegono Camp. Ecc. Gir. A Gara Venegono/Verbano del 28/03/2007 Gara Venegono/Gavirate del 01/04/2007 C.U. n.37 Bis del CRL datato 05/04/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 19/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Venegono Camp. Ecc. Gir. A Gara Venegono/Verbano del 28/03/2007 Gara Venegono/Gavirate del 01/04/2007 C.U. n.37 Bis del CRL datato 05/04/2007 La società VENEGONO ha proposto reclamo avverso le seguenti decisioni del GS: squalifica del campo per 2 GARE con obbligo di disputa delle stesse a porte chiuse; inibizione sino al 04/06/2007 dei dirigenti NALETTO Silvano e Patrizio CREMONA; squalifica per 5 GARE Simone GRASSI; squalifica per 3 GARE TROPLINI Saimir; squalifica per 2 GARE Bruno DICIANNOVE, Claudio DI MARCO e Massimiliano SCHETTINO e comminato l’ammenda di Euro 500,00; lamentando che in nessun momento si sono verificati fatti violenti sul terreno di gioco e fuori dallo stesso tanto che i Carabinieri non sono stati costretti ad intervenire. La reclamante rileva inoltre che le sanzioni della squalifica del campo per 2 GARE con disputa delle stesse a porte chiuse è estremamente penalizzante in relazione alla portata degli avvenimenti. Le squalifiche comminate ai dirigenti e ai calciatori sono eccessive rispetto alla gravità del comportamento dagli stessi tenuto. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: in via preliminare il reclamo deve essere dichiarato inammissibile in quanto ai sensi dell’art.41 comma 3 lett. a del CGS, non sono impugnabili le squalifiche comminate ai calciatori fino a 2 GARE. Dal rapporto arbitrale emerge che si sono verificati dei fatti violenti, ma non di estrema gravità tanto che i carabinieri intervenuti sul terreno di gioco non hanno riscontrato alcuna situazione particolare. Alla luce di ciò, non si può convenire con la decisione del GS di comminare la squalifica del campo per 2 GARE con obbligo della disputa delle stesse a porte chiuse la quale merita di essere applicata solo in casi estremi laddove i fatti violenti sono stati particolarmente gravi e hanno effettivamente comportato situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica, oppure ci sono stati comportamenti violenti a carattere recidivo. Pertanto, questa merita di essere riformata con inasprimento della sanzione pecuniaria. La gravità dei comportamenti commessi dai calciatori si osserva altresì la squalifica per 5 GARE comminata al GRASSI merita di essere confermata (calcio al pallone verso l’assistente senza colpirlo e reiterate frasi offensive); la squalifica per 3 GARE del TROPLINI merita di essere ridotta a 2 GARE vista la provocazione da parte di un calciatore avversario. Le inibizioni ai dirigenti NALETTO e CREMONA meritano di essere confermate in quanto non si sono adoperati per prevenire o mettere fine ai fatti violenti verificatisi Tanto premesso e ritenuto la CD REVOCA la sanzione della squalifica del campo per 2 GARE con obbligo di disputare le stesse a porte chiuse, con l’aumento della sanzione pecuniaria ad Euro 1000,00; RIDUCE la squalifica del calciatore Saimir TROPLINI a 2 GARE e conferma per il resto le decisioni del GS disponendo l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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