COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 19/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Sporting Linate Camp. 1^ Cat. Gir. F Gara Sporting Linate/Basiano Masate del 25/03/2007 C.U. n.36 del CRL datato 29/03/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 19/04/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Sporting Linate Camp. 1^ Cat. Gir. F
Gara Sporting Linate/Basiano Masate del 25/03/2007
C.U. n.36 del CRL datato 29/03/2007
La società SPORTING LINATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Riccardo EVOLA per 4 GARE, lamentando che il calciatore si è limitato a richiamare l’attenzione del direttore di gara toccandolo su un braccio per chiedere spiegazioni su un fallo commesso.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal referto arbitrale emerge che il calciatore EVOLA, non si è limitato a toccare l’arbitro per richiamare la sua attenzione, ma lo ha anche insultato verbalmente con frasi offensive.
Pertanto la squalifica comminatagli dal GS merita di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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