COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 19/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. GiusassgoCamp. Jun. Prov. Gir. A Gara Tromello/Giussago del 31/03/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 19/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. GiusassgoCamp. Jun. Prov. Gir. A Gara Tromello/Giussago del 31/03/2007 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società GIUSSAGO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società AC TROMELLO avrebbe fatto partecipare il calciatore Claudio SCHIAVI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; Rilevato che la società AC TROMELLO non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come da CU n.32 del COMITATO di PAVIA datato 29/03/2007 il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.41 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto a) di comminare alla società AC TROMELLO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società AC TROMELLO l’ammenda di Euro 120,00; c) di squalificare il calciatore Claudio SCHIAVI per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 19/05/2007 il dirigente accompagnatore sig. Paolo SIMONELLI della società AC TROMELLO; Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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