COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 19/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.S. Arsaghese Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara Arsghese/Taino Calcio del 17/03/2007 C.U. n.30 del Comitato di VARESE datato 29/03/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 19/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.S. Arsaghese Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara Arsghese/Taino Calcio del 17/03/2007 C.U. n.30 del Comitato di VARESE datato 29/03/2007 La società ARSAGHESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Angelo SCALZO sino al 31/07/2008, chiedendo una riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: letti gli atti ufficiali e sentito telefonicamente il direttore di gara, il quale ha confermato integralmente quanto riportato nel supplemento di rapporto, al termine della gara mentre le due squadre si dirigevano verso gli spogliatoi scoppiava una violenta rissa tra alcuni calciatori di entrambe le compagini. L’arbitro riconosceva chiaramente il calciatore n.12 dell’ARSAGHESE sig. SCALZO con altri due compagni di squadra, colpiva con calci e pugni un calciatore della società TAINO CALCIO provocandogli conseguenze fisiche che lo costringevano a recarsi presso l’ospedale di Angera per gli accertamenti del caso. Pertanto, vista la gravità del comportamento tenuto da Angelo SCALZO che, insieme ad altri due calciatori non identificati colpiva violentemente e ripetutamente un calciatore avversario già a terra, la squalifica comminatagli dal GS merita di essere integralmente confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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