COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 27/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Cassago Camp. 1^ Cat. Gir. G Gara Cassago/Ardisci e Spera del 15/04/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 27/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Cassago Camp. 1^ Cat. Gir. G Gara Cassago/Ardisci e Spera del 15/04/2007 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società CASSAGO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società ARDISCI E SPERA avrebbe fatto partecipare il calciatore Matteo MASCETTI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari; Rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; Rilevato che la società ARDISCI E SPERA ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come da CU n.37bis datato 05/04/2007 del C.R.L. il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n.2 del CGS, la Commissione Disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo sopra proposto a) di comminare alla società ARDISCI E SPERA la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b di comminare alla società ARDISCI E SPERA l’ammenda di Euro 160,00 così determinata dalla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore Matteo MASCETTI per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 27/05/2007 il dirigente accompagnatore sig. GRAMMATICA LUCIANO della società ARDISCI E SPERA. Dispone inoltre l’accredito dela relativa tassa a favore della reclamante.
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