COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 27/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Melegnanese Camp. Jun. Reg. Gir. M Gara Melegnanese/Pro Melegnano del 07/04/2007 C.U. n.38 del CRL datato 13/04/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 27/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Melegnanese Camp. Jun. Reg. Gir. M Gara Melegnanese/Pro Melegnano del 07/04/2007 C.U. n.38 del CRL datato 13/04/2007 La società MELEGNANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il dirigente GIORGIO LANGINOTTI sino al 13/06/2007, lamentando che il sanzionato non avrebbe tenuto alcun comportamento gravemente scorretto nei confronti dell’arbitro e che, pertanto, la sanzione comminata sarebbe eccessiva La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il comportamento del LANGINOTTI, così come descritto nel referto arbitrale, non può essere qualificato come “gravemente scorretto”, non avendo questi rivolto alcuna espressione ingiuriosa o volgare, nè assunto atteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro. Si ritiene, invece, che la condotta posta in essere dal LANGINOTTI possa essere qualificata come irriguardosa e, quindi, seppure censurabile, la stessa sia meritevole di essere valutata con minor rigore. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto, RIDUCE l’inibizione del dirigente GIORGIO LANGINOTTI a tutto il 30/04/2007 Si disponendo l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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