COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Rescaldina Calcio Camp. 1^ Cat. Gir. L Gara Viggiù/Rescaldina del 25/03/2007 C.U. n.37bis del CRL datato 05/04/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Rescaldina Calcio Camp. 1^ Cat. Gir. L Gara Viggiù/Rescaldina del 25/03/2007 C.U. n.37bis del CRL datato 05/04/2007 La società RESCALDINA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha omologato il risultato ottenuto sul campo, lamentando che la gara si è svolta irregolarmente in quanto sulla distinta non era stato indicato il tipo e il numero del documento ufficiale del calciatore n.10 Patrik ARBAN e quindi l’arbitro non aveva identificato il calciatore che poteva essere anche un soggetto diverso dall’ARBAN. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, rileva: il provvedimento reclamato è ben motivato e merita di essere confermato. Infatti, come rilevato dal GS l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermato di aver identificato il calciatore ARBAN anche se per errore non è stato riportato in distinta gli estremi del documento di riconoscimento. Pertanto, il calciatore, regolarmente tesserato per la società VIGGIU’ aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto la quale si è svolta regolarmente. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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