COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Bertonico Camp. 2^ Cat. Gir. M Gara Vidaro/Bertonico del 15/04/2007 C.U. n.34 del Comitato di LODI datato 19/04/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Bertonico Camp. 2^ Cat. Gir. M Gara Vidaro/Bertonico del 15/04/2007 C.U. n.34 del Comitato di LODI datato 19/04/2007 La società BERTONICO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori Eugenio ed Elia MOLA rispettivamente sino al 15/04/2008 e sino al 30/12/2007, lamentando che le circostanze indicate dall’arbitro nel rapporto di gara non corrispondono al reale svolgimento dei fatti accaduti. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, rileva: dal rapporto di gara, confermato dall’arbitro stesso al GS emerge chiaramente che il MOLA Eugenio è stato espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario; ha rivolto all’arbitro frasi offensive e minacciose: a fine gara ha scagliato verso l’arbitro un oggetto metallico senza colpirlo in quanto l’arbitro stesso è stato pronto ad evitarlo; ha continuato a rivolgere frasi offensive e minacciose mentre veniva portato via a forza dai compagni. Emerge altresì che il calciatore Elia MOLA ha spinto con forza l’arbitro con entrambe le mani sulla schiena facendolo spostare; a fine gara attendeva il direttore di gara nella zona degli spogliatoi per rivolgergli frasi gravemente offensive. Alla luce di tali circostanza chiaramente evidenziate dall’arbitro nel proprio rapporto il quale costituisce fonte primaria e privilegiata di prova, le deduzioni svolte dalla reclamante costituiscono mere allegazioni di parte prive di riscontro probatorio. Dall’esame dei fatti indicati nel referto arbitrale si rileva che la gravità degli stessi non giustifica le sanzioni comminate dal GS pertanto, le stesse meritano di essere mitigate in relazione agli abituali criteri di valutazione della Presente Commissione. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore Eugenio MOLA a tutto il 31/12/2007 e la squalifica del calciatore Elia MOLA a tutto il 30/11/2007, disponendo l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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