COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. S.Alessandro Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara S.Alessandro/Nord Voghera del 03/04/2007 C.U. n.34 del Comitato di PAVIA datato 13/04/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. S.Alessandro Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara S.Alessandro/Nord Voghera del 03/04/2007 C.U. n.34 del Comitato di PAVIA datato 13/04/2007 La società S. ALESSANDRO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato ad entrambe le squadre la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di Euro110,00 alla società NORD VOGHERA e Euro 220,00 alla società S. ALESSANDRO, chiedendo l’annullamento delle sanzioni inflitte dal GS. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che da informazioni assunte presso il prono AIA, le società S. ALESSANDRO e NORD VOGHERA non sono state avvisate prontamente dell’arrivo dell’arbitro e che, pertanto, dopo aver invano atteso per il periodo previsto dalla norme, abbandonavano il terreno di gioco. Tanto premesso, le società hanno rispettato le disposizioni previste dall’art.67 delle NOIF, ne consegue che la gara dovrà essere ripetuta con le modalità previste dalle norme Federali. In integrale riforma del provvedimento impugnato dispone che la gara di campionato Juniores Provinciale POL. S. ALESSANDRO – NORD VOGHERA venga ripetuta mandando agli organi competenti (Comitato di PAVIA) per i provvedimenti del caso. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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