COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 10/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Bustese Calcio Camp. 1^ Cat. Gir. M Gara Accademia Legnano/Bustese Calcio del 15/04/2007 C.U. n.39 del CRL datato 19/04/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 10/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Bustese Calcio Camp. 1^ Cat. Gir. M Gara Accademia Legnano/Bustese Calcio del 15/04/2007 C.U. n.39 del CRL datato 19/04/2007 La società BUSTESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Matteo MALGARINI per 3 GARE ed inibito il tecnico sig. Franco SAPIA sino al 24/10/2007, chiedono la rivalutazione di entrambi i casi sanzionati e una riduzione delle pene inflitte dal GS. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: letti gli atti e come descritto nel referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, il calciatore MALGARINI al termine della gara ingiuriava il direttore di gara minacciando un intervento di alcuni dirigenti al fine di punirlo per le decisioni prese durante la gara. Pertanto, visto il comportamento tenuto dal MALAGARINI la squalifica comminatagli merita di essere confermata. Così come merita piena conferma l’inibizione inflitta al tecnico sig. SAPIA, il quale dopo essere stato allontanato dal terreno di gioco per proteste, teneva un comportamento gravemente minaccioso ed oltraggioso nei confronti del direttore di gara. A fine gara il SAPIA aspettava l’arbitro all’ingresso degli spogliatoi tentando di aggredirlo. L’aggressione non aveva successo solo grazie al pronto intervento di alcuni dirigenti della squadra ospitante i quali aiutavano l’arbitro ad entrare negli spogliatoi. Tutto ciò premesso, le sanzioni comminate dal GS al MALGARINI e al SAPIA appaiono congrue e meritevoli di conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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