COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 10/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Campagnola Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara Campagnola/Paina Calcio del 14/04/2007 C.U. n.33 del Comitato di MONZA datato 19/04/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 10/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Campagnola Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara Campagnola/Paina Calcio del 14/04/2007 C.U. n.33 del Comitato di MONZA datato 19/04/2007 La società CAMPAGNOLA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Andrea BAVARESCO sino al 14/04/2009, lamentando che la squalifica comminata dal GS è eccessiva in relazione alla gravità del gesto non violento commesso dal BAVARESCO nei confronti del direttore di gara. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal referto arbitrale emerge che il BAVARESCO ha colpito l’arbitro con una testata non violenta sulla fronte. La gravità del gesto non violento giustifica una lieve riduzione della sanzione comminatagli. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore Andrea BAVARESCO a tutto il 31/12/2008. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it