COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 10/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società ASD Pro Cittiglio F.C. Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Atl. Cagiva/Pro Cittiglio del 19/04/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 10/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società ASD Pro Cittiglio F.C. Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Atl. Cagiva/Pro Cittiglio del 19/04/2007 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società ASD PRO CITTIGLIO F.C., rilevato che, come da delibera del Presidente Federale, pubblicata sul C.U. n.69 della FIGC del 07/02/2007 e trascritto sul C.U. n.32 dell’1/03/2007 del Comitato Regionale Lombardia i reclami alla Commissione Disciplinare a norma dell’art.42 comma 3 del CGS devono pervenire o essere depositati presso la Sede del Comitato Regionale entro le ore 12 del 2° giorno successivo alla data di effettuazione della gara. Rilevato che nella specie il reclamo è stato inviato alla sede del CRL il 24/04/2007 fax - e che la gara è stata effettuata il giorno 19/04/2007, di conseguenza il reclamo è inammissibile. Tanto premesso e ritenuto, la C.D. DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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