COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 17/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Centro Sportivo Casargo Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara C.S. Casargo/Pol. Rovinata del 25/03/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 17/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Centro Sportivo Casargo Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara C.S. Casargo/Pol. Rovinata del 25/03/2007 La società C.S. CASARGO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha deliberato: • di comminare alle Società C.S. CASARGO la sanzione sportiva dell’ammenda di Euro 250,00 per responsabilità oggettiva ed Euro 52,00 per acqua fredda nella doccia dello spogliatoio dell’arbitro e per comportamenti reiteratamente offensivi tenuti nei confronti dello stesso dai sostenitori della reclamante; • di squalificare l’allenatore Selva Gaspare fino al 30/03/2010. Comunicato n.36 di Lecco del 29/03/2007. La Società C.S. CASARGO chiede con il reclamo che venga annullata o ridotta la squalifica inflitta al tecnico Selva Gaspare, sostenendo che il contatto fisico tra il tecnico e l’arbitro avvenuto a fine gara sia stato del tutto casuale ed involontario; conseguentemente, anche se implicitamente, chiede anche la revoca delle sanzioni pecuniarie. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art.42 n.5 del CGS, sentita la reclamante, rileva: nel suo rapporto, e nel relativo supplemento, il direttore di gara riferisce con precisione quanto avvenuto a fine gara, in particolare, con riferimento al comportamento del sig. Selva Gaspare, afferma che, nonostante il tecnico fosse trattenuto dai dirigenti della sua società, Pasquini Carlo e Cedro Massimo intervenuti per calmarlo, lo stesso riusciva a liberarsi e colpiva il direttore di gara con una testata nell’arcata sopraorbitaria destra, procurandogli un leggero trauma. La ricostruzione di quanto avvenuto, così come riportata nel referto arbitrale, deve essere posta a base della decisione di questa Commissione Disciplinare, non soltanto perché tale atto è fonte primaria di prova, ma anche in considerazione della circostanza che la versione del direttore di gara trova conferma nella documentazione medica allegata agli atti, che ha accertato l’esistenza di una tumefazione all’arcata sopraorbitaria destra. Condivisibile è la severa censura mossa all’operato del tecnico dal Giudice Sportivo nel suo provvedimento: infatti appare assai grave quanto posto in essere dal sig. Selva Gaspare, proprio in relazione al ruolo dallo stesso svolto. L’allenatore è il primo soggetto che deve tenere un comportamento tale da essere di esempio ai propri giocatori. Pertanto appare del tutto adeguata la sanzione disciplinare inflitta dal GS al tecnico Selva Gaspare. Di conseguenza deve essere confermata l’ammenda inflitta alla Società reclamante a titolo di responsabilità oggettiva. Per quanto concerne l’ulteriore sanzione pecuniaria comminata, la stessa non è oggetto esplicito di reclamo. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa
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