COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 17/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società San Luigi Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara San Luigi/Marini del 15/04/2007 C.U. n.40 del CRL datato 27/04/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 17/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società San Luigi Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara San Luigi/Marini del 15/04/2007 C.U. n.40 del CRL datato 27/04/2007 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società SAN LUIGI, avverso la decisione della Commissione Disciplinare; è inammissibile, in quanto la competenza a giudicare in ultima istanza sulle impugnazioni avverso le decisioni della Commissione Disciplinare è demandato alla Commissione d’Appello Federale (art.26 comma1). Tutto ciò premesso, la C.D. DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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