COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 24/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Alagna Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Alagna/Zerbolò del 06/05/2007 C.U. n.38 del Comitato di PAVIA datato 10/5/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 24/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Alagna Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Alagna/Zerbolò del 06/05/2007 C.U. n.38 del Comitato di PAVIA datato 10/5/2007 La società ALAGNA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha omologato la gara in epigrafe con il risultato conseguito sul campo. Lamentando che la società ZERBOLO’ non avrebbe fatto partecipare alla gara il numero minimo di calciatori “giovani” come previsto dalle norme in materia. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, rileva: che le norme relative all’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime 4 giornate della LND per la stagione sportiva 2006-2007 dispone che per i procedimenti di prima istanza al GS gli eventuali reclami avverso la regolarità della gara a norma dell’art.24, n.3 e 6 del CGS, dovranno pervenire o depositarsi entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel presente termine, di copia alla controparte, il tutto preceduto da telegramma o fax entro le ore 18,00 del giorno successivo all’effettuazione della gara. Effettuata tale premessa si rileva che il GS di prime cure si è correttamente pronunciato sul reclamo della società ALAGNA evidenziando l’inosservanza della norma summenzionata, infatti, si evidenzia che la società ALAGNA ha proposto in data 07/05/2007 preavviso di reclamo al GS mediante telegramma, il reclamo è pervenuto solo in data 09/05/2007 perciò fuori dai suddetti termini. Si reputa, pertanto, corretta la pronuncia resa dal GS in prime cure. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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