COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 14/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA “AVIS” SASSOCORVARO avverso esito gara Borgo Pace – Polisportiva Avis Sassocorvaro, del 28.1.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 14/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA “AVIS” SASSOCORVARO avverso esito gara Borgo Pace – Polisportiva Avis Sassocorvaro, del 28.1.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 2 a 3, la Polisportiva Avis Sassocorvaro ha proposto rituale reclamo adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Bernardini Marco in posizione irregolare per difetto di tesseramento. Per quanto sopra la Reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore.  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Marche dai quali è emerso che il calciatore Bernardini Marco risulta regolarmente tesserato per l’A.S. Borgo Pace alla data della gara in esame, alla quale pertanto lo stesso ha partecipato, per quanto attiene al tesseramento, in posizione regolare. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva “Avis” Sassocorvaro e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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