COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 14/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SIG. TIBLIAS DANILO avverso sanzioni merito gara Aesina – Collemarino, del 20.1.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 85 del 24.1.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 14/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SIG. TIBLIAS DANILO avverso sanzioni merito gara Aesina – Collemarino, del 20.1.2007 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” - Com. Uff. n. 85 del 24.1.2007. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al sig. Tiblias Danilo, dirigente della Polisportiva Collemarino 98 e nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione fino al 31 marzo 2007, perché “a seguito di un infortunio occorso ad un proprio giocatore, entrava nel terreno di gioco rivolgendo all’Arbitro frasi minacciose, spintonando spalla contro spalla il Direttore di gara. Invitato ad uscire dal terreno di gioco, si rifiutava nonostante l’invito rivoltogli anche dal proprio capitano. Tale comportamento, reiteratosi per circa venti minuti, costringeva l’Arbitro a sospendere definitivamente l’incontro”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il sig. Tiblias Danilo, contestando la veridicità del rapporto arbitrale e rilevando l’eccessività della sanzione comminatagli in prime cure. Alla richiesta audizione, il reclamante ribadiva la argomentazioni già espresse nel gravame, chiedendo l’annullamento ovvero una riduzione della sanzione impugnata. Ha asserito il reclamante di essere entrato in campo, in sostituzione del massaggiatore allontanato, su autorizzazione dell’Arbitro, per soccorrere un proprio calciatore gravemente colpito. Negava di essersi rivolto ad alcun calciatore della squadra avversaria e di avere minacciato o spintonato il Direttore di gara. Ammetteva di essersi rifiutato di uscire dal terreno di gioco, di esservi rimasto per circa cinque minuti o forse meno, senza peraltro che l’Arbitro mettesse in atto quanto previsto dal regolamento per invitarlo ad uscire tramite il capitano della squadra. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha ulteriormente confermato la condotta ascritta al Tiblias, precisando che lo stesso, unitamente all’allenatore della sua squadra, entrato sul terreno di gioco allorché il proprio portiere subì un fallo, in realtà pensò più a protestare nei suoi confronti e contro l’autore del fallo che a soccorrere il proprio calciatore. Ha confermato che, nell’occasione, lo stesso gli si avvicinò e lo spinse spalla contro spalla, minacciandolo. Allontanato, si rifiutò di uscire dal terreno di gioco nonostante i ripetuti inviti in tal senso rivoltigli anche attraverso il capitano della sua squadra, costringendolo così ad interrompere definitivamente la gara. LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  udito l’Arbitro ed ascoltato il Reclamante;  ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata, che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti;  ritenuta pertanto provata la responsabilità dell’odierno reclamante in ordine alle violazioni ascrittegli;  ritenuto che la gravità della condotta posta in essere dal Tiblias nei confronti del Direttore di gara, protrattasi per un considerevole lasso di tempo e con le conseguenze prodotte, giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, la cui decisione pertanto non può essere riformata, tenuto altresì conto del ruolo nell’occasione rivestito dal tesserato. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto in proprio dal sig. Tiblias Danilo ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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