COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 14/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S.D. AGUGLIANO POLVERIGI avverso sanzioni merito gara Monsano – Agugliano Polverigi, del 16.12.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 76 del 4.1.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 14/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S.D. AGUGLIANO POLVERIGI avverso sanzioni merito gara Monsano – Agugliano Polverigi, del 16.12.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 76 del 4.1.2007. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’U.S.D. Agugliano Polverigi, l’ammenda di € 1.032,00 “per aver alcuni propri sostenitori, durante la gara, insultato l’Arbitro con frasi razziste”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S.D. Agugliano Polverigi chiedendo l’annullamento della motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui viene ascritto ai propri sostenitori un comportamento razzista nei confronti dell’Arbitro. Ammetteva la Società che un proprio sostenitore ed in un’unica occasione, si rivolse al Direttore di gara insultandolo, come pure altri sostenitori della squadra avversaria, con contenuti di consueta deprecabile volgarità e maleducazione, ma mai con contenuti razzisti. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito di essere stato, in un’occasione, insultato da un sostenitore della squadra ospitata, il quale lo offese citando altresì la sua nazionalità di provenienza. LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  udito l’Arbitro;  rilevato che a norma dell’art. 9 bis del Codice di giustizia sportiva, “costituisce discriminazione, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica” e che le società sono “responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione” da parte dei propri sostenitori;  ritenuta provata, del resto non contestata dalla reclamante, la condotta ascritta al proprio sostenitore, in ordine al fatto contestatogli, per avere questi volgarmente offeso il Direttore di gara;  ritenuto che a tale condotta, sia pur disciplinarmente sanzionabile, non possa tuttavia applicarsi la richiamata normativa che disciplina la responsabilità delle società per comportamenti discriminatori, in quanto la stessa costituisce offesa alla persona in quanto tale e non per motivi di nazionalità, dovendosi ritenere tale indicazione, nel caso che ci occupa, meramente identificativa del soggetto;  ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, tenuto conto altresì della tenuità del fatto e della categoria di appartenenza della Società sanzionata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’U.S.D. Agugliano Polverigi, per l’effetto riducendo la sanzione dell’ammenda ad € 50,00 (cinquanta/00). Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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