COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 2102/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. SALARIA ‘94 avverso sanzioni merito gara Piazza Immacolata – Salaria 94, del 28.1.2007 – Campionato Amatori, girone “B” – Com. Uff. n. 35 del 31.1.2007 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 2102/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. SALARIA ‘94 avverso sanzioni merito gara Piazza Immacolata – Salaria 94, del 28.1.2007 – Campionato Amatori, girone “B” - Com. Uff. n. 35 del 31.1.2007 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Proietti Giuseppe, tesserato per la S.S. Salaria ‘94, la sanzione della squalifica per sei gare effettive perché “espulso per condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, alla notifica del provvedimento si rendeva colpevole di condotta gravemente ingiuriosa ed ulteriormente irriguardosa nei confronti del predetto”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Salaria ‘94, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi, con gesto d’ira per l’ingiusta espulsione, si sarebbe limitato a rivolgere ingiurie all’Arbitro ed ad indirizzargli il pallone, senza null’altro. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito di avere espulso il Proietti per comportamento irriguardoso nei suoi confronti. Alla notifica del provvedimento, lo stesso lo insultava e, da una distanza di circa quindici metri, gli indirizzava il pallone, con gesto trattenuto e traiettoria a “pallonetto”. Il pallone, volutamente non schivato, in quanto palesemente innocuo, lo raggiungeva alla coscia. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito l’Arbitro; • ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti, il comportamento del Proietti vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e ricondotto nell’ambito di una smodata protesta, priva di qualsivoglia ulteriore contenuto; • ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo della condotta posta in essere dal Proietti, nonché ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla S. S. Salaria ‘94, per l’effetto riducendo a tre giornate di gara la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Proietti Giuseppe. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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