COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 2102/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA COLBUCCARO avverso sanzioni merito gara Ediartis Cingulum – Polisportiva Colbuccaro, del 27.1.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 30 del 31.1.2007 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 2102/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA COLBUCCARO avverso sanzioni merito gara Ediartis Cingulum – Polisportiva Colbuccaro, del 27.1.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 30 del 31.1.2007 del Comitato Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava alla Polisportiva Colbuccaro la sanzione dell’ammenda di € 200,00 “per comportamento ingiurioso e minaccioso, per tutto l'arco della gara, nei confronti dell'Arbitro da parte dei propri sostenitori, uno dei quali, a fine gara, entrava nel recinto di gioco e si dirigeva verso l'Arbitro stesso minacciandolo ed ingiuriandolo, prontamente fermato dai dirigenti locali anche grazie all'intervento dei Carabinieri. (Recidivo in campo avverso)”. Lo stesso Giudicante infliggeva la sanzione della squalifica per quattro gare effettive al calciatore, tesserato per la Polisportiva Colbuccaro, Cingolani Cristian “capitano, per comportamento reiteratamente ingiurioso e minaccioso nei confronti dell'Arbitro, che tentava anche di aggredire, impedito in ciò dall'intervento di un proprio compagno”. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Colbuccaro, contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo, rilevatane l’eccessività, un’equa riduzione delle sanzioni impugnate. A dire della Reclamante le contestazioni dei propri sostenitori furono concentrate negli ultimi minuti dell’incontro e continuarono dopo il termine dello stesso. Nel rientrare negli spogliatoi, l’Arbitro si trovò davanti un sostenitore solo per la particolare conformazione dell’impianto sportivo che obbliga calciatori ed ufficiali di gara a passare in mezzo al pubblico. Negava la reclamante che il Cingolani, giustamente espulso per una frase rivolta all’Arbitro, avesse poi anche tentato di aggredirlo. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha riferito di essere stato insultato dai sostenitori della squadra ospite sin dalle prime sue decisioni non condivise. Precisava che, a fine gara, al fine di evitare il possibile contatto con il pubblico, lui e le squadre utilizzarono un’altra uscita, nel corso della quale tuttavia venne affrontato da un sostenitore della squadra ospite che lo minacciò, prima di essere allontanato dai dirigenti locali. Riferiva poi di avere espulso il Cingolani perché a seguito di una sua decisione tecnica non condivisa, gli si avvicinò insultandolo e minacciandolo. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentito il Direttore di gara, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. In base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni dell’Arbitro, i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano confermati, mentre sono stati ridimensionati quelli addebitati al calciatore Cingolati Cristian, nella cui condotta non è ravvisabile un serio tentativo di aggressione, integrando la stessa la fattispecie di cui all’art. 14, comma 2bis, lett. a) del Codice di giustizia sportiva, come tale sanzionabile automaticamente con la pena minima edittale ivi prevista. Il 1° comma dell’art. 9 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società avversarie. Appare tuttavia conforme a giustizia considerare che il comportamento dei sostenitori di una squadra in campo avverso sfugge ad ogni possibilità di prevenzione e di controllo da parte della società, onde, senza voler inficiare il principio, la Commissione ritiene che non si possa prescindere, ai fini della determinazione della sanzione, da una graduazione di quella responsabilità. Ne deriva una riduzione della sanzione pecuniaria comminata alla Società, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della stessa. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dalla Polisportiva Colbuccaro, così decide: a) riduce ad € 80,00 (ottanta/00) la sanzione dell’ammenda comminata alla Società; b) riduce a due giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Cingolani Cristian. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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