COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 28/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A. C. PIANDIMELETO avverso esito gara U.S. Cantianese – A.C. Piandimeleto, del 12.11.2006 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 28/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A. C. PIANDIMELETO avverso esito gara U.S. Cantianese – A.C. Piandimeleto, del 12.11.2006 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 2 a 0, l’A.C. Piandimeleto ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Rosetti Emanuele in posizione irregolare per difetto di tesseramento, essendo lo stesso tesserato, prima dell’apertura dei trasferimenti di novembre, per l’U.S. Falco Acqualagna in qualità di calciatore della prima squadra ed allenatore della Juniores Regionale. La medesima reclamante, rilevato che secondo la normativa vigente i tecnici dilettanti non possono essere tesserati per più società nel corso della stessa stagione sportiva, concludeva chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’aggiudicazione della gara a proprio favore. L’A.S.D. U.S. Cantianese Calcio, controinteressata, resisteva al gravame facendo ritualmente pervenire a questa Commissione proprie controdeduzioni. Al riguardo deduceva che il Rosetti non era e non poteva essere tesserato quale tecnico della Juniores dell’U.S. Falco Acqualagna in quanto ammesso al Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Base su specifica richiesta e quindi tecnico a disposizione del Comitato Regionale Marche. Questa Commissione, ritenutane la pregiudizialità, richiedeva alla competente Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. il giudizio di merito onde accertare la regolarità del tesseramento del Rosetti in favore dell’A.S.D. U.S. Cantianese Calcio. Con delibera assunta nella riunione del 24 gennaio 2007 e qui pervenuta in data 20 febbraio u.s., la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., ritenuto che “nel caso di specie non risulta che il Rosetti, pur iscritto all’Albo dei Tecnici, sia stato tesserato da una società sportiva per l’attività di allenatore: egli è stato tesserato dall’U.S. Cantianese solo in qualità di calciatore ed in tale qualità ha preso parte alla gara contestata”, ritenuto altresì che “nessun rilievo, poi, può attribuirsi, per i fini della questione da prendere in esame, all’esercizio di fatto dell’attività di allenatore svolta dal Rosetti quando era tesserato per l’U.S. Falco Acqualagna”, dichiarava “valido il tesseramento a titolo temporaneo del calciatore Rosetti Emanuele in favore dell’ASD U.S. Cantianese Calcio”. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  ascoltata la Reclamante;  vista la delibera della Commissione Tesseramenti della FI.G.C. sopra trascritta;  rilevato che il calciatore Rosetti Emanuele risulta regolarmente tesserato in favore dell’A.S.D. U.S. Cantianese Calcio alla data della gara in esame, alla quale pertanto lo stesso ha preso parte, per quanto attiene al tesseramento, in posizione regolare. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Piandimeleto ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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