COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 28/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. PAMAR CIVITANOVA MARCHE avverso sanzioni merito gara Pamar – Cascinare, dell’11.2.2007 – Campionato di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “G” – Com. Uff. n. 38 del 14.2.2007 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 104 del 28/02/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. PAMAR CIVITANOVA MARCHE avverso sanzioni merito gara Pamar – Cascinare, dell’11.2.2007 - Campionato di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “G” - Com. Uff. n. 38 del 14.2.2007 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Bedetta Luca, tesserato per l’A.S.D. Pamar Civitanova Marche, la sanzione della squalifica per tre gare effettive perchè “espulso per doppia ammonizione, al termine della gara, si rendeva colpevole di condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Pamar Civitanova Marche, lamentando l’eccessività della sanzione, essendo stato il Bedetta semplicemente espulso per doppia ammonizione, nonché l’insussistenza della condotta irriguardosa ed ingiuriosa contestata allo stesso al termine dell’incontro. Chiedeva pertanto la riduzione della sanzione impugnata, avuto riguardo anche al corretto comportamento tenuto successivamente all’espulsione dal proprio tesserato, il quale usciva dal terreno di gioco mestamente e senza nessuna protesta.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato che il Bedetta, espulso per doppia ammonizione, al termine dell’incontro lo attese davanti agli spogliatoi per protestare in merito alla sua espulsione.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
udito l’Arbitro;
ritenuto che la condotta ascritta al calciatore Bedetta vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 14, 1°comma, lett. a), del Codice di giustizia sportiva, con la conseguente applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale;
ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Pamar Civitanova Marche, per l’effetto riducendo la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Bedetta Luca a due giornate di gara.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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